No, gli studenti universitari “fuori corso” non possono ottenere l’iscrizione anticipata nel Registro dei Praticanti. Questo è stato affrmato da Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 16 dicembre 2019 (confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24379 del 3 novembre 2020), che ha ribadito il principio secondo cui il tirocinio anticipato ai sensi dell’art. 41 co. 6 lett. d) L. n. 247/2012 presuppone che lo studente universitario sia iscritto all’ultimo anno del corso di laurea ed in pari con gli esami. I fuori corso non rientrano nei casi di applicazione della norma, che mira ad anticipare l’ingresso nel mondo del lavoro degli universitari che più si sono impegnati nello studio.


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