La questione se un illecito deontologico commesso prima dell’iscrizione all’albo abbia rilevanza disciplinare è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ritiene che l’azione disciplinare non possa essere esercitata nei confronti degli avvocati in relazione a fatti di rilevanza deontologica risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale. Ciò nonostante, se i fatti commessi prima dell’iscrizione all’albo sono tali da ledere il prestigio dell’Ordine forense e la credibilità del professionista, l’azione disciplinare può essere esercitata anche in relazione a tali fatti, purché il “vulnus” che da essi deriva sia ancora percepibile nel periodo di iscrizione. In ogni caso, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’azione disciplinare non può essere esercitata nei confronti degli avvocati in relazione a fatti di rilevanza penale risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione all’albo professionale, anche se tali fatti sono idonei a determinare uno “strepitus fori” nel periodo di iscrizione.


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