No, l’avvocato non può trattenere le somme liquidate dalla controparte in favore del cliente per compensare i propri onorari. L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di quest’ultimo. L’unica eccezione è se il cliente ha prestato un valido consenso specifico e dettagliato al trattenimento delle somme per la compensazione degli onorari dell’avvocato. Tuttavia, anche in questo caso, l’avvocato è comunque tenuto a fornire un rendiconto dettagliato delle somme trattenute e dei servizi resi al cliente. In ogni caso, il trattenimento indebito delle somme liquidate dalla controparte in favore del cliente può costituire una violazione del codice deontologico forense e può comportare sanzioni disciplinari da parte dei Consigli distrettuali di disciplina e del Consiglio nazionale forense.