No, non puoi proseguire in questa corrispondenza direttamente con il cliente del collega senza metterlo per conoscenza. Secondo l’articolo 41 del Codice Deontologico Forense, è vietato all’avvocato avere contatti diretti con la controparte assistita da un altro avvocato senza il consenso di quest’ultimo. La norma stabilisce che:
“L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte assistita da altro collega, se non con il consenso di quest’ultimo.”
Inoltre, se invii corrispondenza direttamente alla controparte, devi sempre inviare una copia per conoscenza al collega che la assiste. La violazione di queste regole può comportare sanzioni disciplinari.
Pertanto, dovresti interrompere immediatamente la corrispondenza diretta con il cliente del collega e informare quest’ultimo di quanto accaduto. In futuro, assicurati di rispettare le disposizioni del Codice Deontologico Forense per evitare possibili sanzioni disciplinari.