No, i benefici penali dell’amnistia e dell’indulto non si applicano in ambito disciplinare. Questo significa che la concessione di tali benefici non estingue l’azione disciplinare promossa nei confronti dell’avvocato. Il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che la concessione di amnistia e indulto riguarda solo le sanzioni penali e non quelle disciplinari, che hanno una natura diversa e sono finalizzate a tutelare l’interesse pubblico alla corretta e leale esercizio della professione forense. Inoltre, il Consiglio Nazionale Forense ha precisato che l’azione disciplinare è promossa indipendentemente dall’azione penale relativa allo stesso fatto e può proseguire anche dopo il giudicato penale di condanna con pena accessoria. Questo perché la diversità di natura delle sanzioni è confermata dalla circostanza che la pena accessoria può estinguersi nel tempo per amnistia o riabilitazione, mentre la sanzione disciplinare ha una specifica afflittività e permane negli effetti. In sintesi, l’amnistia e l’indulto non estinguono l’azione disciplinare promossa nei confronti dell’avvocato e non possono essere invocati per evitare o ridurre le sanzioni disciplinari. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2014, n. 10, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, nonché in sede di Legittimità Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 14039 dell’8 luglio 2016