5/5 - (1 vote)

I praticanti avvocati sono soggetti al potere disciplinare dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD). L’articolo 42 della Legge n. 247/2012 prevede che i praticanti osservino gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati. L’articolo 50 della stessa legge stabilisce che le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta siano sottoposte al giudizio dei Consigli distrettuali di disciplina. Inoltre, un parere del Consiglio nazionale forense del 21 febbraio 2018, n. 4, chiarisce che i praticanti, sotto il profilo disciplinare, sono assoggettati alle disposizioni che regolano il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, attribuendo il potere disciplinare ai CDD.


In arg., cfr. questo articolo.