Sì, un praticante avvocato può frequentare il corso di formazione previsto dall’art. 43 della L. 247/2012 (c.d. scuola forense obbligatoria) presso una qualunque scuola presente sul territorio nazionale che sia stata accreditata dal Consiglio Nazionale Forense (CNF), indipendentemente dal distretto della Corte d’Appello dell’Ordine di appartenenza del praticante.
In particolare, l’art. 43 della L. 247/2012 non prevede limitazioni geografiche per la frequenza dei corsi di formazione, e il D.M. 17/2018 non specifica che la scuola debba trovarsi all’interno del distretto della Corte d’Appello dell’Ordine di appartenenza del praticante, sicché un eventuale rifiuto del certificato di avvenuta pratica da parte dell’Ordine di appartenenza del praticante, motivato dalla ubicazione geografica della scuola, non sembra trovare fondamento nella normativa vigente e potrebbe essere oggetto di contestazione da parte del praticante interessato.
In ogni caso, il CNF con il parere n. 62 del 25 maggio 2016 ha chiarito che l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione per l’accesso alla professione forense vale solo per coloro che si iscrivono nel registro dei praticanti dopo l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 43, comma 2, L.P.