No, il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) non può disporre l’accompagnamento coattivo di un teste. Questo potere è riservato all’Autorità Giudiziaria, come sancito dagli articoli 255 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.) e 132 del Codice di Procedura Penale (c.p.p.). In assenza di una previsione normativa specifica che conferisca tale potere al CDD, l’accompagnamento coattivo non è applicabile nei procedimenti disciplinari che si svolgono davanti ai CDD.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha ribadito questa posizione nella sentenza n. 24285 del 10 settembre 2024 (pres. Travaglino, rel. Falabella). Inoltre, la stessa posizione è stata recentemente confermata anche dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) nella sentenza n. 157 del 25 luglio 2023 (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), che specificamente esclude la possibilità di disporre l’accompagnamento coattivo nei procedimenti disciplinari davanti al CDD per mancanza di una specifica previsione normativa e per la natura amministrativa (sebbene giustiziale) dei procedimenti disciplinari stessi.