La competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) nei confronti di un avvocato iscritto in un altro foro è regolata dall’articolo 51, comma 2, della Legge n. 247/2012, che stabilisce che la competenza a procedere disciplinarmente spetta al CDD del distretto di iscrizione del professionista, ovvero a quello nel quale è stato compiuto il fatto oggetto del procedimento disciplinare.

Inoltre, l’articolo 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014 prevede che, in linea di principio, la competenza disciplinare è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.

Tuttavia, ci sono delle eccezioni previste dall’articolo 4, comma 5, del medesimo Regolamento, che stabilisce una deroga alla competenza territoriale del CDD per i procedimenti a carico di un Consigliere dell’Ordine del distretto, al fine di garantire una maggiore imparzialità e serenità del giudicante. In questi casi, la competenza disciplinare è attribuita a un altro CDD secondo una tabella allegata al Regolamento.

In assenza di una specifica disposizione normativa che preveda una deroga alla competenza territoriale del CDD, non è possibile estendere in via interpretativa la disciplina della deroga a ipotesi non contemplate dalla norma, come stabilito dal parere del Consiglio Nazionale Forense n. 67 del 24 ottobre 2018.


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