No, il cliente dell’avvocato non è legittimato a richiedere al COA il parere di congruità (c.d. opinamento) della parcella dell’avvocato. L’art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, stabilisce che l’opinamento della parcella può essere richiesto esclusivamente dall’iscritto all’albo professionale forense, a nulla valendo il carattere pubblico del richiedente diverso dal professionista. Pertanto, solo l’avvocato può richiedere il parere di congruità della parcella al COA. Il cliente può tuttavia contestare la parcella dell’avvocato e, in caso di controversia, può rivolgersi al giudice competente per la determinazione del compenso dovuto. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 25 settembre 2013, n. 93.