Sì, il CNF può disporre la cancellazione di frasi sconvenienti o offensive contenute nel ricorso avverso la sanzione disciplinare. In base al principio di portata generale di cui all’art. 89 c.p.c., che si applica anche al procedimento disciplinare, il giudice della disciplina ha il potere di cancellare le espressioni sconvenienti o offensive presenti negli scritti difensivi, indipendentemente dal fatto che il giudice del merito abbia omesso di provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione. Il CNF ha quindi la completa libertà di effettuare un pieno riesame delle espressioni utilizzate sotto il profilo deontologico, senza essere vincolato dalla valutazione che può fare il giudice del merito in ambito di responsabilità civile o penale circa il carattere offensivo o meno delle frasi stesse. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza dell’11 dicembre 2014, n. 179.