Sì, il COA può rilasciare il parere sulla congruità (c.d. opinamento) della parcella dell’avvocato senza essere stato prima esperito il tentativo di conciliazione tra cliente ed iscritto. L’art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede che l’opinamento della parcella può essere richiesto esclusivamente dall’iscritto all’albo professionale forense, a nulla valendo il carattere pubblico del richiedente diverso dal professionista. Non è previsto, quindi, alcun obbligo di tentativo di conciliazione tra cliente ed iscritto prima di richiedere l’opinamento della parcella al COA. Tuttavia, il COA può invitare le parti a tentare una conciliazione prima di esprimere il proprio parere sulla congruità della parcella, al fine di favorire una soluzione amichevole della controversia. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 22 maggio 2013, n. 59.