No, il Codice Deontologico Forense (CDF) non prevede espressamente una sanzione specifica per la violazione del dovere di evitare incompatibilità con la permanenza dell’iscrizione all’albo, come stabilito dall’art. 6, co. 1, CDF. Tuttavia, la violazione di tale dovere può comportare l’applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) o del Consiglio Nazionale Forense (CNF), in base alla gravità della violazione e alle circostanze del caso concreto.

Ad esempio, nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 2015, n. 96, è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare di nove mesi di sospensione dall’esercizio professionale per un avvocato che aveva mantenuto l’iscrizione all’albo nonostante una causa di incompatibilità (nel caso specifico, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia delle Entrate).

Inoltre, l’art. 21 del CDF prevede che le sanzioni disciplinari possano essere attenuate o aggravate in base al comportamento complessivo dell’incolpato e alle peculiarità della fattispecie concreta.

In sintesi, sebbene il CDF non preveda una sanzione specifica per la violazione dell’art. 6, co. 1, CDF, tale violazione può comunque comportare sanzioni disciplinari che vengono determinate caso per caso dai competenti organi disciplinari.


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