Il conflitto di interesse può essere sia concreto che potenziale. Un conflitto di interesse concreto si verifica quando l’avvocato rappresenta due o più clienti con interessi contrapposti in una stessa causa o questione legale. In questo caso, l’avvocato deve astenersi dal rappresentare uno dei clienti o rinunciare a rappresentare entrambi, a meno che non vi sia il consenso informato di entrambe le parti interessate. D’altra parte, un conflitto di interesse potenziale si verifica quando l’avvocato ha interessi personali o professionali che potrebbero influenzare la sua capacità di rappresentare il cliente in modo imparziale e adeguato. In questo caso, l’avvocato deve valutare attentamente la situazione e astenersi dal rappresentare il cliente se ciò potrebbe ledere la sua indipendenza professionale o la sua reputazione. In ogni caso, l’art. 24 del Codice Deontologico Forense mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, anche solo potenzialmente, e pertanto l’illecito di conflitto di interesse può essere contestato all’avvocato anche solo in presenza di un conflitto di interesse potenziale.


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