No, il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Questo è espressamente previsto dall’articolo 9, comma 8, della L. n. 247/2012, che dispone: “Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.”
In altre parole, il titolo di specialista permette agli avvocati di qualificarsi come esperti in un determinato settore, ma non conferisce loro un’esclusiva o privilegi per l’esercizio di quell’attività specifica, che rimane aperta a tutti i professionisti abilitati.