No, il consenso dell’ex cliente non scrimina l’assunzione dell’incarico contro di lui. Secondo l’articolo 68 del Codice Deontologico Forense (CDF), vi è un divieto per l’avvocato di assumere incarichi nei confronti di un ex cliente se l’oggetto del nuovo incarico è in conflitto con quello espletato in precedenza o se l’avvocato utilizza informazioni acquisite durante il rapporto professionale precedente. Questo divieto non è eludibile nemmeno con il consenso dell’ex cliente.
Il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito questo principio in diverse sentenze, tra cui la sentenza n. 171 del 11 ottobre 2022, la sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020 e la sentenza n. 170 del 23 settembre 2020, affermando che l’assenso dell’ex cliente non esclude la configurabilità dell’illecito deontologico.