Secondo la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 10 aprile 2013, n. 49, la mera circostanza che il Consigliere del CDD abbia assistito, in giudizi civili o penali, soggetti aventi posizioni processuali contrapposte a quelle di persone patrocinate dall’incolpato non costituisce causa di astensione o ricusazione. Pertanto, in base a questa sentenza, il Consigliere non dovrebbe astenersi. Tuttavia, è sempre opportuno valutare attentamente la situazione specifica e verificare se ci sono altre circostanze che potrebbero giustificare l’astensione o la ricusazione del Consigliere.


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