Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi dell’art. 15, comma 4, della legge professionale (L. n. 247/2012), deve trasmettere per via telematica al Consiglio Nazionale Forense gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, entro il 31 marzo di ogni anno. La trasmissione deve avvenire attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal CNF. Inoltre, il Consiglio dell’Ordine deve provvedere alla pubblicazione a mezzo stampa degli albi ed elenchi in suo possesso con cadenza biennale.