Sì, il criterio della prevenzione si applica anche per l’individuazione del Consiglio distrettuale di disciplina (CDD) competente ad irrogare la sospensione cautelare. Infatti, come previsto dall’art. 51 L. n. 247/2012, e all’art. 4 Reg. CNF n. 2/2012, la competenza a procedere disciplinarmente a carico di avvocati e procuratori appartiene tanto al consiglio dell’ordine che ha la custodia dell’albo in cui il professionista è iscritto quanto al consiglio nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per cui si procede, ed è determinata, volta per volta, dal criterio della prevenzione. Pertanto, anche per l’individuazione del CDD competente ad irrogare la sospensione cautelare, si applica il criterio della prevenzione. In questi termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79.