Il deposito in giudizio di una nota spese eccessiva può costituire un illecito disciplinare, in quanto l’avvocato ha l’obbligo deontologico di fissare un compenso equo e proporzionato all’attività svolta. Tuttavia, la valutazione della congruità del compenso spetta al giudice, che può ridurlo o respingerlo se ritiene che sia eccessivo o ingiustificato. Pertanto, il deposito in giudizio di una nota spese eccessiva non costituisce necessariamente un illecito disciplinare, ma può essere considerato tale solo se l’avvocato ha agito con dolo o colpa grave, ovvero ha gravato il cliente di attività professionali palesemente superflue, come previsto dall’art. 29 del Codice Deontologico Forense. In ogni caso, è sempre opportuno che l’avvocato si attenga ai principi deontologici e fissi un compenso equo e proporzionato all’attività svolta, evitando di gravare il cliente di spese ingiustificate.


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