In linea di principio, il difensore dell’imputato può contattare la persona offesa, ma deve farlo nel rispetto delle norme deontologiche e delle leggi vigenti. In particolare, l’avvocato deve astenersi dal contattare la persona offesa o il querelante senza il consenso del difensore della parte offesa o del querelante stesso, salvo che ciò sia necessario per l’esercizio del diritto di difesa. Inoltre, l’avvocato deve evitare di compiere atti che possano essere considerati intimidatori o vessatori nei confronti della persona offesa o del querelante, e deve rispettare la loro dignità e il loro diritto alla riservatezza. In ogni caso, è sempre consigliabile che l’avvocato si attenga alle indicazioni del proprio cliente e che agisca con la massima prudenza e rispetto delle norme deontologiche e delle leggi vigenti.