In breve: non c’è un obbligo “codicistico” espresso nel codice di procedura penale; c’è invece un obbligo deontologico nei casi in cui la nomina d’ufficio comporti una effettiva sostituzione del collega.
Dettaglio
- Piano processuale: l’art. 97, comma 4, c.p.p. disciplina la nomina del difensore d’ufficio quando l’imputato è privo di difensore o quello di fiducia è assente/irreperibile, ma non prevede un obbligo di avviso al difensore di fiducia sostituito. Anche l’art. 103 d.P.R. 115/2002 riguarda l’informazione all’interessato (assistito), non le comunicazioni tra difensori. Riferimenti: art. 97, co. 4, c.p.p.; art. 103 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
- Piano deontologico: quando vi è “sostituzione del collega” (revoca o rinuncia del precedente incarico e subentro del nuovo difensore), l’obbligo esiste ed è espresso: il nuovo difensore “deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito” e adoperarsi per le legittime spettanze del collega uscente (art. 45 CDF; sanzione edittale: avvertimento). Tale regola è stata più volte ribadita dal CNF: CNF n. 22/2015; CNF n. 232/2017; CNF n. 79/2022; v. anche CNF n. 55/2013 sull’obbligo di avvertire il collega sostituito e di cooperare sulle spettanze. Riferimenti: art. 45 CDF; CNF, sent. 11 marzo 2015, n. 22; 23 dicembre 2017, n. 232; 1° giugno 2022, n. 79; 10 aprile 2013, n. 55.
- Se la nomina ex art. 97, co. 4, c.p.p. è “occasionale” (per una singola udienza/atto per irreperibilità o mancata comparizione del fiduciario, che resta comunque difensore di fiducia nel procedimento), non esiste una norma specifica che imponga l’avviso al collega. Tuttavia, è condotta doverosa sul piano dei canoni di lealtà e correttezza (art. 19 CDF) informare tempestivamente il collega degli sviluppi rilevanti e degli atti compiuti, nell’interesse della piena tutela difensiva dell’assistito. In giurisprudenza deontologica recente si richiama con forza il dovere di leale collaborazione tra colleghi e il rigoroso rispetto delle regole disciplinari da parte di difensori, d’ufficio o di fiducia (v. CNF, sent. 14 novembre 2023, n. 252). Riferimenti: art. 19 CDF; CNF n. 252/2023.
Conclusione operativa
- Se il d’ufficio “subentra” realmente al collega (revoca o rinuncia): sì, ha l’obbligo deontologico espresso di avvisare il collega sostituito (art. 45 CDF).
- Se il d’ufficio interviene solo in supplenza per quell’atto/udienza (il fiduciario resta nominato): non c’è un obbligo legale tipizzato, ma è buona prassi ed espressione dei doveri di lealtà e correttezza informarlo senza ritardo sugli atti compiuti e sugli esiti, nell’interesse dell’assistito (art. 19 CDF).
Sentenze per esteso reperibili nella banca dati del CNF: https://codicedeontologico-cnf.it