Sì, il diritto alla pensione di anzianità per gli avvocati, che è subordinato alla cancellazione dall’albo professionale, prevale sul divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933). Questo principio è stato confermato dal Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 23 del 23 marzo 2023 e con il parere del 16 gennaio 2019, n. 10. Secondo tali pronunce, la copertura costituzionale del diritto alla previdenza, sancito dall’art. 38 della Costituzione, è considerata superiore alla disposizione dell’ordinamento forense che limiterebbe il diritto alla pensione in caso di procedimento disciplinare in corso. Pertanto, se un avvocato sottoposto a procedimento disciplinare richiede la cancellazione dall’albo al fine di percepire la pensione di anzianità, il Consiglio dell’Ordine può procedere alla cancellazione.