Secondo l’articolo 68 del Codice Deontologico Forense (CDF), è generalmente vietato per un avvocato assumere incarichi contro ex clienti, a meno che siano trascorsi almeno due anni dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello svolto in precedenza. Questo divieto mira a proteggere la riservatezza delle informazioni acquisite durante il precedente rapporto professionale.
Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che l’assenso esplicito dell’ex cliente a non considerare il divieto può liberare l’avvocato dal vincolo deontologico. In altre parole, se l’ex cliente autorizza espressamente l’avvocato a non tener conto del divieto, l’avvocato può assumere l’incarico senza violare il codice deontologico.
È importante sottolineare che questa autorizzazione deve essere espressa e inequivocabile da parte dell’ex cliente, e l’avvocato deve comunque valutare attentamente se sussistono altre possibili implicazioni etiche o conflitti di interesse nella situazione specifica.
Risorse:
- Articolo 68 del CDF
- Sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 16 ottobre 2018, n. 123