l divieto di produrre corrispondenza riservata tra colleghi non è scriminato dalla produzione effettuata dall’avversario. L’articolo 48 del Codice Deontologico Forense sancisce in via assoluta il divieto per gli avvocati di produrre in giudizio corrispondenza qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive, indipendentemente dal comportamento processuale dell’avversario. Pertanto, l’eventuale produzione della stessa corrispondenza riservata da parte della controparte non costituisce una giustificazione per la sua produzione da parte dell’avvocato destinatario della corrispondenza stessa.

Questo principio è stato ribadito in varie sentenze del Consiglio Nazionale Forense, in cui si sottolinea come il divieto miri a garantire la riservatezza dei colloqui tra avvocati e la lealtà nei rapporti professionali, indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata (es. CNF, sentenza n. 108 del 16 ottobre 2019; CNF, sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019).


👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy