No, il divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza riservata tra avvocati, previsto dall’art. 48 del Codice Deontologico Forense, non opera se la corrispondenza è inviata anche a terzi non iscritti all’albo forense. Infatti, secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023, il divieto si applica soltanto alla corrispondenza intercorsa “esclusivamente” tra avvocati. Quando la corrispondenza è indirizzata anche a terzi, il contenuto della stessa deve considerarsi pubblico, a prescindere dall’apposizione di eventuali formule di riservatezza.