Il divieto di produrre in giudizio corrispondenza riservata previsto dall’art. 48 del Codice Deontologico Forense non si applica quando la corrispondenza è ricevuta da terzi non iscritti all’albo forense, come nel caso di un liquidatore di assicurazione che fa una proposta transattiva. La giurisprudenza e i pareri del Consiglio Nazionale Forense hanno chiarito che la norma deontologica si riferisce esclusivamente alla corrispondenza scambiata tra avvocati. Pertanto, se la corrispondenza proviene da un terzo che non è avvocato, tale divieto non opera, come specificato dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 20 del 28 febbraio 2023 e nel parere del 23 febbraio 2011, n. 31.