Il divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza riservata vale sia per il mittente che per il destinatario della stessa. Questo principio è sancito dall’art. 48 del Codice Deontologico Forense, che non distingue tra mittente e destinatario al fine di garantire la libertà di comunicazione tra colleghi senza riserve mentali o timori di divulgazione. Il Consiglio Nazionale Forense ha confermato questa interpretazione in diverse sentenze, inclusa la sentenza n. 177/2017, che afferma che il divieto è finalizzato a permettere uno scambio libero e franco di informazioni tra avvocati (CNF, sentenza del 21 novembre 2017, n. 177).