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…riporta in un ricorso alla commissione tributaria la data di notifica degli atti impugnati riferita e dichiarata dal cliente, che poi si scopre essere errata, incorrendo in tal modo nell’inammissibilità del ricorso? nel rendere il parere che ti ho richiesto, tieni conto che l’avvocato aveva informato il cliente della tardività del ricorso con riferimento ad uno degli atti impugnati, la cui data di notifica, comunque era già oltre i termini di impugnazione, e che era stato deciso di proporlo ugualmente per ottenere lo sgravio della pretesa, visto che era stata già annullata in un precedente giudizio.

Parere

  • Quadro normativo e giurisprudenziale rilevante
    • Art. 50 CDF: vieta all’avvocato di introdurre nel processo prove, elementi di prova o documenti che egli sappia essere falsi; le dichiarazioni su fatti obiettivi conosciuti direttamente devono essere vere e non idonee a indurre il giudice in errore (art. 50; CNF n. 184/2020; CNF n. 250/2022; CNF n. 103/2021; CNF n. 9/2021).
    • Il dovere di verità ispira anche condotte extra-processuali e funge da parametro per reprimere illeciti atipici alla luce dei principi di funzione sociale, lealtà, probità, correttezza e decoro (artt. 1, co. 3, 9 e 11 CDF; CNF n. 127/2024; CNF n. 9/2019).
    • Quando l’avvocato non può conciliare verità/legge e mandato, deve privilegiare il dovere di verità e, se del caso, rinunciare all’incarico (art. 3 L. 247/2012; art. 50 CDF; CNF n. 83/2025; CNF n. 445/2024; Cass. n. 41990/2021; CNF n. 61/2021; CNF n. 142/2018).
    • L’illecito ex art. 50 non richiede che la falsità abbia inciso sull’esito del processo (CNF n. 184/2020). L’onere di provare la “conoscenza” della falsità grava sull’accusa disciplinare, e la violazione ex art. 50, co. 6, cdf (omessa indicazione di provvedimenti già ottenuti) riguarda solo quanto noto al professionista (CNF n. 303/2023; CNF n. 132/2025).
  • Applicazione al caso
    1) Assenza di consapevolezza della falsità: se il difensore ha riportato in ricorso la data di notifica così come riferita dal cliente, senza sapere (né avere elementi oggettivi per sapere) che essa fosse inesatta, in linea di principio non si integra la violazione dell’art. 50 CDF, che postula la scientia falsi o comunque l’allegazione come vera di un fatto su cui l’avvocato ha diretta conoscenza contraria (art. 50 CDF; CNF n. 250/2022; CNF n. 184/2020). 2) Diligenza e correttezza professionale: resta però l’esigenza di una verifica ragionevole delle circostanze decisive per l’ammissibilità (es.: acquisire la relata/avviso di ricevimento, le ricevute PEC o la documentazione dell’ente). La mancata verifica di un fatto essenziale e facilmente controllabile può esporre a censure sotto i principi generali di lealtà, probità, correttezza e decoro (artt. 9 e 11 CDF; art. 3 L. 247/2012), specie se l’indicazione non verificata ha determinato l’inammissibilità. In giurisprudenza deontologica è stato affermato che l’avvocato deve assicurarsi dell’esattezza di istanze e documenti che presenta, e che il dovere di verità opera anche fuori dal processo (CNF n. 61/2021; CNF n. 127/2024). 3) Consapevolezza della tardività e utilizzo strumentale della data: se il professionista, pur consapevole della tardività, avesse indicato o avallato una data non veritiera per superare la decadenza, la condotta integrerebbe una grave violazione dell’art. 50 CDF (introduzione di elemento fattuale falso), autonomamente sanzionabile a prescindere dall’esito del giudizio (CNF n. 241/2017; CNF n. 268/2015; CNF n. 184/2020). Nella medesima linea si collocano i precedenti che sanzionano la falsificazione/alterazione di atti (es. data della procura) anche con il consenso del cliente (Cass. n. 83/2025). 4) Scelta difensiva di proporre comunque il ricorso “tardivo” per sgravio: non è di per sé illecito deontologico presentare un ricorso sapendolo tardivo se l’atto è impostato con piena trasparenza sui dati temporali e sul petitum (ad es., sollecitando effetti restitutori/autotutela correlati a un precedente annullamento), purché non si introducano dati non veri o fuorvianti. Diversamente, se si fa apparire il ricorso tempestivo attraverso una data di notifica inesatta, il profilo disciplinare ex art. 50 torna attuale (art. 50 CDF; CNF n. 184/2020; principi generali artt. 9 e 11 CDF).
  • Conclusione
    Alla luce dei principi e dei precedenti citati, l’avvocato non risponde, di regola, ex art. 50 CDF solo perché ha riportato la data comunicata dal cliente rivelatasi poi errata, in difetto di prova della scientia falsi. Rimane però un possibile profilo di responsabilità deontologica per violazione dei doveri generali di lealtà, correttezza e decoro (artt. 9 e 11 CDF) qualora la data fosse agevolmente verificabile e il professionista abbia omesso controlli doverosi su un fatto decisivo per l’ammissibilità. Se invece la data è stata consapevolmente alterata o presentata come vera pur sapendola inesatta, si configura violazione dell’art. 50 CDF, anche indipendentemente dall’influenza sul convincimento del giudice.
  • Buone prassi operative in casi analoghi
    • Acquisire e depositare la prova della notifica (relata, avviso di ricevimento, ricevute PEC, estratti registri dell’ente); in mancanza, qualificare espressamente la data come “per quanto riferito dal ricorrente” e chiedere eventualmente termine per produrre la prova.
    • Rappresentare con trasparenza ogni precedente provvedimento, anche di rigetto, già ottenuto sulla medesima vicenda (art. 50, co. 6, CDF; CNF n. 303/2023; limite di conoscenza: CNF n. 132/2025).
    • Se il cliente pretende l’allegazione di fatti non veri o la manipolazione di date, astenersi e, se necessario, rinunciare al mandato (art. 3 L. 247/2012; art. 50 CDF; CNF n. 83/2025; CNF n. 445/2024; Cass. n. 41990/2021).

Riferimenti: L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 3; Codice Deontologico Forense, artt. 1, co. 3, 9, 11 e 50 (in particolare, co. 6). CNF: nn. 241/2017; 268/2015; 184/2020; 250/2022; 303/2023; 127/2024; 445/2024; 61/2021; 142/2018; 9/2019; 132/2025; 83/2025. Cass.: nn. 41990/2021; 83/2025.

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.