L’art. 18 della nuova legge professionale prevede in modo tassativo alcune specifiche eccezioni concesse all’avvocato per l’eventuale sua contemporanea iscrizione ad altro albo professionale, e riguardano i dottori commercialisti, gli esperti contabili, i pubblicisti, i revisori contabili ed i consulenti del lavoro. Ne consegue che non è consentita la contemporanea iscrizione ad Albi diversi da quelli appena elencati, tra cui quello degli psicologi. Conseguentemente, l’avvocato non può esercitare la professione di psicologo, in quanto le due professioni sono distinte e separate.


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