No, il potere disciplinare può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo o registro professionale. Questo perché il codice deontologico forense e il procedimento disciplinare sono strumenti di autoregolamentazione della professione forense, e quindi si applicano solo ai professionisti che ne fanno parte. Al di fuori di questa categoria, eventuali illeciti commessi da soggetti non iscritti all’albo o registro professionale rientrano nella competenza delle autorità giudiziarie e amministrative competenti.