Sì, il procedimento disciplinare può essere attivato anche su esposto anonimo. Secondo gli articoli 50 e 51 della legge n. 247/2012 (già articolo 38 del R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere-dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere o addirittura rimasta sostanzialmente anonima. Tuttavia, se l’anonimato rende di fatto impossibile ottenere chiarimenti sull’esposto e l’approfondimento istruttorio d’ufficio, è legittima l’archiviazione del procedimento stesso in base al principio di presunzione di non colpevolezza, che vale anche in sede disciplinare.


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