Il richiamo verbale, pur non essendo formalmente una sanzione disciplinare, presuppone l’accertamento di un illecito deontologico e ha carattere afflittivo. Tuttavia, non viene considerato un precedente disciplinare ai fini della recidiva o dell’aggravamento di eventuali future sanzioni disciplinari.
Secondo l’art. 22 del Codice Deontologico Forense (CDF), il richiamo verbale può essere applicato nei casi di infrazioni lievi e scusabili. Questo provvedimento viene comunicato formalmente all’avvocato e al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ma non viene annotato nel casellario giudiziale disciplinare dell’avvocato.
In sintesi, il richiamo verbale non costituisce un precedente disciplinare in senso stretto, ma rappresenta comunque un richiamo formale al rispetto delle norme deontologiche. È importante notare che, sebbene non sia una sanzione disciplinare, il richiamo verbale può essere impugnato davanti al Consiglio Nazionale Forense (CNF) da parte dei soggetti legittimati, come stabilito dalla giurisprudenza del CNF (ad esempio, CNF, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020).
Fonti:
- Codice Deontologico Forense, art. 22
- Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020