Il richiamo verbale irrogato a definizione della fase preliminare del procedimento disciplinare va impugnato davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) e non direttamente al Consiglio Nazionale Forense (CNF).
Secondo l’art. 14, comma 4-bis, del Regolamento CNF n. 2/2014, l’avvocato destinatario di un richiamo verbale emesso nella fase preliminare del procedimento disciplinare può proporre opposizione avanti al CDD medesimo. Solo successivamente, se il CDD conferma il richiamo verbale, l’avvocato potrà impugnare la decisione del CDD davanti al CNF.
Fonti:
- Regolamento CNF n. 2/2014, art. 14, comma 4-bis