Sì, il richiamo verbale può essere impugnato. Sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare vera e propria, presuppone l’accertamento di un illecito deontologico e costituisce un provvedimento afflittivo. Pertanto, se deliberato all’esito della fase decisoria, è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (CNF) dai soggetti legittimati, come l’incolpato, il Pubblico Ministero e il Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto (art. 28 Reg. CNF n. 2/2014 e art. 52, comma 1, lett. b L. n. 247/2012).

Nella fase istruttoria preliminare, il richiamo verbale è impugnabile da parte del Pubblico Ministero e del Consiglio dell’Ordine presso cui l’avvocato è iscritto. In questo caso, l’avvocato può proporre opposizione davanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) stesso, come previsto dall’art. 14, comma 4-bis, del Regolamento CNF n. 2/2014.

Fonti:

  • Regolamento CNF n. 2/2014, art. 14, comma 4-bis
  • Legge n. 247/2012, art. 52, comma 1, lett. b
  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 301 del 15 luglio 2024
  • Corte di Cassazione, Sez. U, n. 22426/2022

👉 Archivio NL

✔️ Privacy policy