Sì, il termine per impugnare le decisioni disciplinari dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati (COA) davanti al Consiglio Nazionale Forense (CNF) è soggetto a sospensione feriale dei termini. La sospensione feriale dei termini è prevista dall’art. 1 della legge n. 742/1969, che stabilisce che i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Questa sospensione si applica anche ai procedimenti disciplinari degli avvocati, come confermato dalla giurisprudenza del CNF. Ad esempio, nella sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019, il CNF ha ribadito che il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale.
Fonti:
- Legge n. 742/1969, art. 1
- Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019