Sì, il termine per l’opposizione secondo l’art. 14, comma 4-bis, del Regolamento CNF n. 2/2014 è soggetto a sospensione feriale. La sospensione feriale dei termini processuali è prevista dall’art. 1 della legge n. 742/1969, che stabilisce che i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Questa sospensione si applica anche ai procedimenti disciplinari degli avvocati, inclusi i termini per proporre opposizione ai provvedimenti disciplinari, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense (CNF). Ad esempio, nella sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019, il CNF ha ribadito che il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale.

Pertanto, il termine per proporre opposizione al Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) contro un richiamo verbale irrogato a definizione della fase preliminare è anch’esso soggetto a sospensione feriale.

Fonti:

  • Legge n. 742/1969, art. 1
  • Regolamento CNF n. 2/2014, art. 14, comma 4-bis
  • Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 16 dicembre 2019

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