Il tirocinio forense può essere svolto presso gli uffici giudiziari solo per un massimo di 12 mesi, come previsto dall’art. 41, comma 6, lett. b) della legge n. 247/2012. Il restante semestre deve essere svolto presso l’Avvocatura dello Stato o un avvocato del libero foro, come previsto dal medesimo articolo, comma 7. Non è previsto, invece, che il tirocinio possa essere svolto presso l’università. Consiglio Nazionale Forense, parere n. 97/2016.