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Sì, salvo sostituzione o decorso dei termini: in caso di rinuncia dell’avvocato o di revoca da parte del cliente, lo jus postulandi non cessa immediatamente. Opera la “prorogatio” dell’incarico: il difensore continua nell’assistenza (e resta domiciliatario per le notifiche) fino alla nomina del nuovo difensore o al decorso dell’eventuale termine a difesa, dovendo informare l’assistito delle comunicazioni ricevute. Resta illecito, invece, protrarre l’attività oltre tale fase contro la volontà del cliente.

Riferimenti

  • Principio di prorogatio (revoca e rinuncia): CNF, sent. n. 28 del 26 febbraio 2024; CNF, sent. n. 237 del 4 dicembre 2020.
  • Effetti su jus postulandi: “è solo la cancellazione dall’albo a far cessare lo jus postulandi”; la mera rinuncia/revoca non dispensa dal ricevere notifiche e darne avviso al cliente finché non vi sia sostituzione rituale. Cass., SS.UU., sent. n. 487 del 10 gennaio 2019.
  • Norme di rito: art. 85 c.p.c. (revoca/rinuncia alla procura; efficacia in giudizio sino alla sostituzione) e artt. 107-108 c.p.p. (revoca/rinuncia nel penale; nomina del sostituto e termine a difesa).
  • Doveri deontologici nella rinuncia: art. 32 Codice Deontologico Forense (preavviso, informazioni necessarie a non pregiudicare la difesa).

Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it