In sede di gravame, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) può rilevare d’ufficio la prescrizione dell’azione disciplinare, ma con una limitazione importante: se la prescrizione è stata già eccepita e rigettata nel grado di giudizio inferiore e tale rigetto non è stato impugnato, il rilievo d’ufficio della prescrizione da parte del CNF è precluso.

Questo principio è stato chiarito dal CNF nella sentenza n. 125 dell’8 aprile 2024. In tale decisione, il CNF ha stabilito che, se il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) ha rigettato l’eccezione di prescrizione e tale rigetto non è stato oggetto di impugnazione, il giudice del gravame (CNF) non può rilevare d’ufficio la prescrizione. Questo perché il capo della decisione del CDD relativo alla prescrizione è coperto dal giudicato, e quindi non può essere riesaminato d’ufficio dal CNF.

In sintesi, il CNF può rilevare d’ufficio la prescrizione dell’azione disciplinare, ma non può farlo se il rigetto dell’eccezione di prescrizione da parte del CDD non è stato impugnato e quindi è divenuto definitivo.

Riferimenti:

  • Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 125 dell’8 aprile 2024.

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