Sì: l’accordo “10% dell’importo riconosciuto in caso di esito positivo” è un patto di quota lite vietato. Non rileva che l’importo potenziale fosse già determinato in 100.000 euro: ciò che conta, ai fini del divieto, è la condizione “in caso di vittoria”, che commisura il compenso al risultato pratico dell’attività e non al solo valore dell’affare/degli interessi litigiosi.
Riferimenti
- Legge n. 247/2012, art. 13, comma 4: divieto di pattuire compensi “parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti”.
- Cass., Sez. II, 4 settembre 2024, n. 23738: è lecito pattuire una percentuale rapportata al valore dei beni o degli interessi litigiosi; è illecito commisurare il compenso al risultato pratico (quota del “ricavato” in caso di vittoria).
- CNF, 27 settembre 2024, n. 351: la percentuale può riferirsi al valore dell’affare o a quanto “si prevede” possa giovarsene il cliente, non al consuntivo della prestazione; è illecito l’accordo condizionato all’esito.
- CNF, 9 novembre 2022, n. 206: illecito il riferimento alla percentuale del “risultato ottenuto”; consentita invece la percentuale su un importo predefinito non condizionato all’esito.
- Cass., SS.UU., 25 novembre 2014, n. 25012: in ogni caso il compenso deve restare proporzionato e non manifestamente eccessivo.
Conseguenze pratiche
- La clausola condizionata all’esito è nulla; il resto del rapporto resta valido e il compenso va determinato secondo parametri/accordo lecito sostitutivo, se presente. V. Cass., Sez. II, 10 marzo 2023, n. 7180; art. 1419 c.c.; art. 13 L. 247/2012.
- Come formulare correttamente: “Il compenso è pari al 10% del valore dell’affare, individuato in €100.000, oltre accessori”, senza condizionarlo alla vittoria. Resta il controllo di proporzionalità ai sensi dei parametri e della deontologia.
Le sentenze per esteso sono reperibili nella banca dati del CNF all’indirizzo https://codicedeontologico-cnf.it.