Valuta questo contenuto

L’illecito disciplinare di cui all’art. 68, comma 4, del Codice Deontologico Forense (CDF) – che vieta all’avvocato di assumere incarichi contro una parte già assistita in precedenza (cd. “divieto di patrocino contro ex cliente” o “conflitto di interessi” in senso lato) – ha natura ISTANTANEA.

Motivazione e riferimenti:

  • La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense (CNF) e della Corte di Cassazione ritiene consolidato che la violazione dell’art. 68, comma 4, CDF si consuma nel momento in cui l’avvocato accetta l’incarico contro l’ex cliente, indipendentemente dallo sviluppo successivo del procedimento o dalla durata del mandato.
  • Come espresso dalla Cassazione:
    > “La violazione dell’art. 68 cdf è un illecito deontologico istantaneo, che si consuma con l’assunzione dell’incarico, sicché… non rileva il momento, successivo, in cui l’incarico termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato, giacché il prosieguo delle iniziative giudiziali… non aggiunge disvalore alla istantanea lesività di quel fatto.”
    (Cassazione SS.UU., sentenza n. 14933/2023; CNF, sentenza n. 40/2023; CNF, sentenza n. 411/2024)
  • Perciò, il termine di prescrizione di cui all’art. 51 della Legge Professionale Forense (L. 247/2012) decorre dal momento della violazione (cioè dal conferimento dell’incarico controparte dell’ex cliente).

Alcuni riferimenti giurisprudenziali e normativi:

  • Cassazione, SS.UU., 29 agosto 2023, n. 25440
  • CNF, sentenza 40/2023
  • CNF, sentenza 411/2024
  • Cassazione, SS.UU., sentenza 19 luglio 2024, n. 19972
  • Art. 68, comma 4, CDF
  • Art. 36, comma 6, L. n. 247/2012
  • Art. 51, r.d.l. 1578/1933

Sintesi:
L’illecito disciplinare ex art. 68, comma 4, CDF è ISTANTANEO e si consuma con la sola accettazione dell’incarico contro l’ex cliente. Non è qualificato come illecito permanente.