La sospensione dei termini del procedimento amministrativo a causa dell’emergenza Covid-19, prevista dall’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020, non si applica al procedimento disciplinare dinanzi ai Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD). Questo perché la norma riguarda specificamente i termini relativi ai procedimenti amministrativi, mentre il procedimento disciplinare degli avvocati ha una natura e una disciplina proprie, che non rientrano nell’ambito di applicazione della sospensione “Covid” dei termini amministrativi.
Inoltre, la prescrizione dell’azione disciplinare è una materia differente dai termini procedurali amministrativi e, trattandosi di una norma eccezionale, non può essere estesa per interpretazione analogica ai procedimenti disciplinari. Pertanto, i termini relativi alla prescrizione dell’azione disciplinare non sono stati sospesi dal D.L. n. 18/2020.
Questa interpretazione è stata confermata dal Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022.