Sì, la durata della sospensione cautelare va computata nella sospensione disciplinare poi eventualmente irrogata. L’art. 62, comma 8, della legge n. 247/2012 prevede che “la sospensione cautelare non può superare la durata massima di sei mesi, salvo che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, su proposta del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, disponga la proroga per ulteriori sei mesi, motivando adeguatamente la decisione”.
Inoltre, l’art. 35, comma 6, del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2/2014 sul procedimento disciplinare prevede che “la sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare irrogata per il medesimo fatto”.
Pertanto, se l’avvocato ha già subito una sospensione cautelare per un determinato fatto, la durata di tale sospensione deve essere computata nella sospensione disciplinare eventualmente irrogata per lo stesso fatto.
Ti invito a consultare la sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022 del Consiglio Nazionale Forense, che ha chiarito questo punto.