No, la giurisdizione speciale ed esclusiva del Consiglio Nazionale Forense (CNF) in materia di elezioni forensi non comprende le delibere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) che designano le cariche consiliari (presidente, segretario, tesoriere ed eventuali vicepresidenti). Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, tali delibere non rientrano tra gli atti del procedimento elettorale e, quindi, l’eventuale impugnazione delle stesse deve essere proposta davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), come stabilito da Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 4 maggio 2023. La giurisdizione del CNF si estende invece alle impugnazioni delle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 30 Settembre 2022), oltreché dei comitati pari opportunità (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 17 luglio 2021) e dei CDD (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 10 del 24 febbraio 2023).