No, l’art. 103, co. 1, D.L. n. 18/2020, che ha disposto la sospensione dei termini del procedimento amministrativo a causa dell’emergenza Covid-19, non si applica al procedimento disciplinare dinanzi ai CDD. Questo perché la norma concerne i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, mentre la prescrizione dell’azione disciplinare non rientra in queste categorie. Inoltre, la norma è eccezionale e non può essere interpretata analogicamente. La sospensione feriale dei termini non si applica neanche al procedimento disciplinare di primo grado avanti al CDD, poiché questa normativa si riferisce espressamente all’attività giurisdizionale. (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 271 del 30 dicembre 2022; sentenza del 17 luglio 2014, n. 94).


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