Sì, la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, Sezione delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 14233 del 8 luglio 202 e il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 13 del 28 febbraio 2023 (pres. Greco, rel. Cosimato).