L’orientamento del CNF sulla natura dell’illecito disciplinare derivante dalla produzione in giudizio di corrispondenza riservata è stato oggetto di evoluzione nel tempo. In passato, infatti, si riteneva che tale illecito avesse natura permanente, ovvero che la violazione del divieto di produrre in giudizio corrispondenza riservata potesse essere sanzionata anche a distanza di tempo dalla produzione stessa. Tuttavia, in seguito a una serie di pronunce del CNF, l’orientamento prevalente è oggi quello secondo cui la violazione del divieto di produrre in giudizio corrispondenza riservata è un illecito istantaneo, che si consuma e si esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi. La sentenza del CNF n. 221 del 25 novembre 2022 conferma questo orientamento, ribadendo che la violazione del divieto di produrre in giudizio corrispondenza riservata è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi. Va comunque precisato che, come evidenziato nella stessa sentenza, in passato il CNF ha espresso orientamenti diversi, ritenendo la violazione del divieto di produrre in giudizio corrispondenza riservata un illecito permanente. Tuttavia, l’orientamento prevalente oggi è quello dell’illecito istantaneo.


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