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Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 118 del 11 dicembre 2013, ha chiarito che l’attività di Trustee non è di per sé incompatibile con la professione di avvocato, salvo che si traduca nell’esercizio di funzioni di per sé incompatibili. La Commissione ha sottolineato che la valutazione della compatibilità dell’incarico di Trustee con la professione di avvocato deve essere effettuata caso per caso, in base alla composizione del patrimonio conferito in Trust e ai poteri gestori attribuiti al Trustee. In particolare, l’attività di Trustee non deve comportare l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, nonché la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, che sono espressamente vietate dall’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della L. 247/2012. In ogni caso, spetta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati valutare se l’incarico di Trustee comporti funzioni incompatibili con la professione di avvocato.