La professione di avvocato è incompatibile con l’incarico di amministratore unico di società non interamente pubblica. Questo è quanto stabilito dall’art. 18 della legge n. 247/2012, che prevede l’incompatibilità dell’avvocato con l’attività di gestione di impresa commerciale, tra cui rientra l’incarico di amministratore unico di società di capitali. Tuttavia, l’art. 18 della stessa legge prevede una deroga a tale incompatibilità nel caso di amministrazione di enti, consorzi pubblici e società a capitale interamente pubblico. In questo caso, l’avvocato può assumere l’incarico di amministratore unico di una società a capitale interamente pubblico. È importante sottolineare che la deroga è legata alla natura del soggetto giuridico amministrato e non alla funzione effettivamente svolta dall’avvocato all’interno della società. Pertanto, se l’avvocato assume l’incarico di amministratore unico di una società a capitale interamente pubblico, deve comunque rispettare i doveri e le norme deontologiche previste dal Codice Deontologico Forense e non può utilizzare la sua posizione per fini contrari alla deontologia professionale.


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